STATUTO DELLA CONGREGA DEL PASSATORE

A.S.D.

 

Art. 1 Denominazione – Sede – Colori Sociali

  1. La “Congrega del Passatore “ a.s.d. ha sede in Cervia (RA), Via Leoncavallo 9.
  2. E’ costituita l’associazione riconosciuta denominata “Congrega del Passatore Associazione Sportiva Dilettantistica”.
  3. L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.
  4. L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune; in caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria.
  5. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
  6. In tutti gli atti della corrispondenza è obbligatoria l’indicazione “Associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD
  7. Il guidone sociale, di forma triangolare, porta una “P” rossa in campo giallo-blu; tale guidone dovrà essere issato in presenza del socio a bordo.

 

Art. 2 – Scopi e Oggetto

  1. L’Associazione è apolitica e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
  2. L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi. In particolare, l’associazione si propone di favorire i rapporti fra i proprietari delle imbarcazioni a vela tipo “Passatore” costruite dal Cantiere Sartini di Cervia, nonché di diffondere ed incrementare la navigazione da diporto e sportiva a vela.  Per il raggiungimento di tale oggetto, l’associazione intende promuovere:

- l’avviamento e l’istruzione dei giovani alle discipline marinare sportive e diportistiche;

- l’organizzazione di regate, di crociere sia in acque nazionali che in acque straniere, la pesca sportiva e qualsiasi manifestazione anche in collaborazione con altre Associazione o Enti che perseguano finalità connesse od affini alle proprie;

- il mantenimento e la promozione della cultura e delle tradizioni marinare della navigazione a vela in tutte le forme nelle quali le medesime si possano concretizzare;

- l’organizzazione e la promozione di iniziative legate comunque al mare in campo scientifico, turistico, folcloristico ed umanitario con particolare riferimento a quelle tendenti a migliorare le condizioni ecologiche del nostro mare;

- l’assistenza, la collaborazione ed il mutuo soccorso, nell’ambito delle proprie competenze o possibilità, ai soci ed alla gente di mare;

- la realizzazione di ogni altra iniziativa diretta a diffondere la pratica degli sport del mare;

- promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare nell’ambito della disciplina della vela;

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

- realizzare attività didattica e corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e di qualificazione per operatori sportivi;

- partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale.

  1. Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
  • attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  • allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
  • organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  • esercitare, in via meramente complementare e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
  • promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell’Associazione e dei suoi scopi, anche a mezzo stampa e mass-media;
  • attrezzare e gestire la sede sociale in modo tale da conseguire il miglior benessere dei Soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio: servizi igienici, spogliatoi, depositi per le attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggi, rimessaggi, alaggi, vari di imbarcazioni di Soci) nelle aree asservite all’Associazione, compatibilmente con le norme che regolamentano l’area di pertinenza dell’Associazione;
  • stabilire accordi o convenzioni con altre Associazioni o con Enti, pubblici e/o privati, per la raccolta di mezzi, per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;
  • fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva ed armatoriale;
  • curare la gestione manutenzione dei fabbricati, delle strutture e degli impianti collocati nelle aree demaniali in concessione all’Associazione, in ordine alle quali deve essere preservata e garantita la loro consistenza nei limiti e con l’osservanza delle disposizioni in materia;
  • acquisire, gestire ed alienare autoveicoli ed imbarcazioni per l’espletamento di corsi di iniziazione e specializzazione di sport velici, nautici ed acquatici in genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di motonautica, pesca sportiva e sci d’acqua;
  • editare pubblicazioni e materiale informativo sull’attività del Sodalizio;
  • studiare i problemi degli sport del mare, della nautica e dell’ambiente marino, formulare proposte, dare pareri in tale materia, su richiesta di organizzazioni a ciò preposte o delle competenti autorità, affinché siano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorirne lo sviluppo; svolgere tutte le attività inerenti l’archeologia navale, nonché la salvaguardia e tutela delle imbarcazioni storiche.
  1. Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.
  2. L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
  3. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
  4. L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
  5. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;
  • Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
  • Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;
  • Attività commerciali strettamente funzionali raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

 

Art. 3 - Durata

  1. L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.
  2. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

Art. 4 – Soci

  1. L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.
  2. La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta, adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
  3. Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche, società, associazioni e/o enti, senza discriminazioni di sesso, etnia ed età, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
  4. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
  5. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
  7. I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.
  8. La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

 

Art. 5 – Quote Associative

  1. La quota associativa è determinata annualmente, per l’anno successivo, dal Consiglio Direttivo con propria delibera.
  2. La quota associativa non può essere restituita ai soci, né rivalutata né trasferita a terzi.

 

Art. 6 – Diritti dei soci

  1. L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci, anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

 

  1. I soci hanno diritto a:
  • Partecipare alla vita associativa;
  • Esercitare il proprio voto, durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dall’esercente la potestà genitoriale.
  • Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto, al raggiungimento della maggiore età;
  • Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;
  1. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea, né esercitare il diritto di voto.

 

Art. 7 – Doveri dei soci

  1. I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo. I soci, altresì, tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’associazione

 

Art. 8 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione in caso di recesso, di esclusione o per causa di morte.

- Recesso

Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

- Esclusione

L’esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

 

Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Presidente dell’associazione,
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Revisore Unico, se nominato

 

Art. 10 – Assemblea dei soci

  1. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria. All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 6 del presente statuto. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
  2. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali nel rispetto dello Statuto e per gli argomenti posti all’ordine del giorno.
  3. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea ogni volta che lo riterrà utile o necessario alla gestione sociale. Il Consiglio Direttivo deve convocarla quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione della materia da trattare, da tanti associati che rappresentino almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto.
  4. L’assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  5. La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della scadenza dell’adunanza, mediante avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.
  6. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione, nonché affisso all’Albo Sociale.
  7. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato, purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
  8. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con la maggioranza dei voti presenti.
  9. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’associazione. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza convocazione; tale riunione è valida se è presente almeno il 20% degli associati. L’assemblea straordinaria delibera, in tutti i casi, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
  10. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c..
  11. Per le deliberazioni, si procederà normalmente con votazione per alzata di mano. In caso di elezioni delle cariche sociali o per argomenti che riguardino i soci, si procederà mediante votazione a scrutinio segreto; qualora venga richiesto dalla maggioranza dei presenti, si potrà procedere con votazione a scrutinio palese.
  12. In caso di elezioni delle cariche sociali, risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
  13. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. L’assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori; a questi ultimi è affidato l’incarico relativo all’accertamento dei titoli per l’ammissione all’Assemblea e lo spoglio delle schede. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
  14. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il verbale dell’assemblea dovrà essere pubblicato nella apposita area del sito istituzionale per garantirne la massima diffusione.

 

  1. Consiglio Direttivo
  2. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea tra gli associati iscritti nel libro soci.
  3. Spetta all’Assemblea decidere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere alle elezioni.
  4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
  5. La durata della carica del Consiglio Direttivo deve corrispondere al quadriennio olimpico.
  6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive operanti nell’ambito della medesima disciplina, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  7. Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, elegge al suo interno:
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente;
  • Il Tesoriere (facoltativo)
  • Il Segretario.
  1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; emana gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
  2. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno, almeno tre giorni prima della seduta ed, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
  3. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri.
  4. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
  5. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
  6. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  7. L’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.
  8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 12 - Integrazione e decadenza del Consiglio Direttivo

  1. In caso di dimissione, decadenza o non accettazione o altro motivo di cessazione dall’incarico di uno o più consiglieri, purché in numero non superiore alla maggioranza, l’integrazione avviene mediante cooptazione dei primi tra i non eletti.
  2. Nel caso in cui la cooptazione non fosse possibile, si procederà ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile, il cui ordine del giorno conterrà anche l’elezione dei consiglieri mancanti.
  3. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni od impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del quadriennio, anche se integrato a norma del presente articolo; il Consiglio Direttivo decaduto resterà in carica per la gestione ordinaria dell’Associazione, fino alla convocazione che dovrà effettuare entro 30 giorni, dell’Assemblea elettiva.
  4. Nel caso di dimissioni dalla carica del Presidente, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

 

Art. 13 - Presidente

  1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. In caso di impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente.

 

Art. 14 – Tesoriere (facoltativo)

  1. Il tesoriere, se nominato, è responsabile dei servizi di cassa e di contabilità, vigila sulla regolarità delle riscossioni e dei pagamenti e sovraintende alla gestione finanziaria ed economica in genere. Egli predispone, tra l’altro, il bilancio preventivo e compila quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Tesoriere dovrà rendere conto al Consiglio direttivo trimestralmente.

 

Art. 15 – Segretario

  1. Il Segretario è responsabile della predisposizione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, dell’aggiornamento del libro degli associati e cura la predisposizione e spedizione della corrispondenza sociale e certifica, unitamente al Presidente, gli atti sociali

 

Art. 16 – Revisore Unico (facoltativo)

  1. Il revisore unico, se nominato, è eletto dall’assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

 

Art. 17 - Bilancio

  1. Il Consiglio Direttivo, e per esso il Tesoriere se nominato, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
  3. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01.01 e terminano il 31.12 di ciascun anno.

 

Art. 18 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

Art. 19 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

  1. L’associazione potrà avvalersi, per l’espletamento delle proprie attività sportive, di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

 

Art. 21 – Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’associazione aderisce.
  2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’ Organismo cui l’associazione aderisce, questo sarà composto da un Arbitro Unico designato dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

 

Art. 22 – Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
  2. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

 

Cervia, 07 marzo 2026

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