Statuto della Congrega del Passatore associazione sportiva dilettantistica

Denominazione - sede

ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione CONGREGA DEL PASSATORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. L’associazione ha la sede legale in Cervia, Via Leoncavallo n° 9, presso il Circolo Nautico Dilettantistico Amici della Vela Cervia e la sua durata è illimitata. Il guidone sociale, di forma triangolare, porta una “P” rossa in campo giallo-blu; tale guidone dovrà essere issato in presenza del socio a bordo .

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. In particolare, l’associazione si propone di favorire i rapporti fra i proprietari delle imbarcazioni a vela tipo “Passatore” costruite dal Cantiere Sartini di Cervia, nonché di diffondere ed incrementare la navigazione da diporto e sportiva a vela.  Per il raggiungimento di tale oggetto, l’associazione intende promuovere:
- l’avviamento e l’istruzione dei giovani alle discipline marinare sportive e diportistiche;
- l’organizzazione di regate, di crociere sia in acque nazionali che in acque straniere, la pesca sportiva e  qualsiasi manifestazione anche in collaborazione con altre Associazione o Enti che perseguano finalità connesse od affini alle proprie;
- il mantenimento e la promozione della cultura e delle tradizioni marinare della navigazione a vela in tutte le forme nelle quali le medesime si possano concretizzare;
- l’organizzazione e la promozione di iniziative legate comunque al mare in campo scientifico, turistico, falcloristico ed umanitario con particolare riferimento a quelle tenenti a migliorare le condizioni ecologiche del nostro mare;
- l’assistenza, la collaborazione ed il mutuo soccorso, nell’ambito delle proprie competenze o possibilità, ai soci ed alla gente di mare;
- la realizzazione di ogni altra iniziativa diretta a diffondere la pratica degli sport del mare; - promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare nell’ambito della disciplina della vela;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- realizzare attività didattica e corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e di qualificazione per operatori sportivi;
- partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  1. a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
  2. b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
  3. c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  4. d) esercitare, in via meramente complementare e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART.3

L’associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e al regolamento dell’Ente di promozione sportiva a cui è affiliata. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.  

ART. 5

Gli armatori di una barca Passatore possono essere ammessi a socio direttamente dal Presidente della Congrega, mentre chiunque altro, non armatore di un Passatore, sia esso Persona Fisica, Società od Ente che intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. All'atto dell’ammissione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 6

La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
-  a godere dell’elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

 

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento  della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.  

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
  2. b) che si renda moroso  per un periodo di 2 mesi del versamento del contributo annuale decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla  prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

 

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza deb­bono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all’art. 9 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo asso­ciativo annuale versato.

 

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazio­ne né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

TITOLO V

Organi dell’Associazione

ART.13

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente.

  Assemblee

ART.14

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART.15

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  1. elezione del Consiglio direttivo;
  2. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  3. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  4. approvazione di  eventuali Regolamenti;
  5. deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ART. 16

L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, oppure mediante lettera scritta o di posta elettronica almeno venti giorni prima della adunanza, conte­nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con  diritto di voto. In seconda convocazione,  l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di  due associati. L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 18

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I componenti del C.D. durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Pertanto a partire dal quadriennio olimpico 2009-2012 la durata in carica del Consiglio Direttivo sarà quadriennale. Il Consiglio Direttivo attualmente in carica durerà fino al 31 dicembre 2008. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione e’ fatta a mezzo lettera scritta o di posta elettronica da spedirsi non meno di dieci giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
  3. c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  4. d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
  6. f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  8. h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
  9. e) deliberare l’ammissione a socio

E' fatto divieto ai  membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive, operanti nell'ambito della medesima disciplina.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sosti­tuirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del biennio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva, decadono alla scadenza del biennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente può conferire la delega per utilizzo c/c.    

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali  

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.  

TITOLO VI

Scioglimento

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua  le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui  al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.  

Clausola compromissoria

ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Norma finale

ART. 26

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram